RANZI ASTE IMMOBILIARI
RANZI ASTE IMMOBILIARI
© RANZIASTEIMMOBILIARI
ANDREA RANZI
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COSA SUCCEDE SE LA CASA ALL'ASTA E' OCCUPATA CON MINORI ?
Cosa accade nel caso in cui il debitore, che ha figli minori a carico, risieda nell'immobile oggetto di un'asta?
Forniamo un'analisi delle tempistiche relative allo sfratto.
Non è raro che gli immobili messi all'asta siano già occupati, rendendo necessario che, dopo l'aggiudicazione, il giudice emetta un'ordinanza di sgombero forzato.
Tuttavia, esiste un equivoco diffuso riguardo alle esecuzioni giudiziarie, ovvero la credenza errata che non sia possibile pignorare e vendere un immobile occupato dal debitore con figli minori.
Non esiste alcuna legge che vieti l'organizzazione di aste in presenza di minori, persone disabili o anziane, anche se i tempi necessari per la liberazione potrebbero essere prolungati.
Come già menzionato è consentito procedere con il pignoramento e la successiva vendita all'asta di un immobile occupato dal debitore, compresi i casi in cui vi siano figli minori o altri membri della famiglia.
Il debitore ha il diritto di rimanere nella casa fino a quando il giudice non emana l'ordine di liberazione, ovvero dopo l'aggiudicazione. Durante questo periodo, non gli è consentito danneggiare, vendere o affittare l'immobile senza l'autorizzazione del custode giudiziario.
La liberazione della casa all’asta avviene secondo quanto stabilito all’articolo 560 del C.p.c.:
“Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.”
Al di fuori di tali circostanze, è compito dell'aggiudicatario formalizzare la richiesta di liberazione dell'immobile presso il giudice, il quale, in caso di mancata collaborazione da parte del debitore, ha la facoltà di coinvolgere la forza pubblica.
È importante notare che nel Codice di Procedura Civile non sono previsti divieti o limitazioni riguardo allo sgombero in presenza di un debitore con figli minori a carico. Ciò implica che la procedura esecutiva procederà regolarmente, con tempi di liberazione talvolta prolungati ma definitivi.
Per quanto concerne i tempi di rilascio delle chiavi, è complicato fornire un'indicazione precisa poiché dipendono notevolmente dalla prontezza con cui l'aggiudicatario liquida l'importo e dall'efficienza del custode. Il giudice è obbligato ad emettere l'ordine di liberazione dell'immobile all'asta, indipendentemente dalla presenza di figli minori, entro 120 giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario.
Di solito, nei casi in cui l'immobile è occupato dal debitore con figli minori, i tempi di liberazione si prolungano di circa 6 mesi rispetto alle tempistiche standard.
L'articolo 560, comma 6, del C.p.c. stabilisce che:
“Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.”
Qualora il debitore esecutato e la sua famiglia non procedano volontariamente alla liberazione dell'immobile entro i termini stabiliti dal giudice, è possibile l'intervento dei servizi sociali. Questi sono incaricati di trovare una soluzione abitativa alternativa per preservare il benessere dei minori e degli individui vulnerabili oggetto dello sfratto.
In pratica, prima di ricorrere alle forze dell'ordine, i servizi sociali del Comune sono responsabili di individuare un nuovo alloggio, eventualmente temporaneo, al fine di garantire una transizione adeguata prima di consegnare l'abitazione all'aggiudicatario.